Chi lavora di notte può dormire sonni tranquilli di giorno. Arriva, infatti, la notizia che il fisco sarà alleggerito per i lavoratori notturni. La bella notizia è contenuta in una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 17 agosto scorso che prevede un’ imposta sostitutiva del 10% più conveniente per il lavoratore rispetto all’ordinaria aliquota Irpef. Tale imposta si applica all’intero compenso corrisposto al lavoratore in ragione del totale delle ore di servizio che sono state effettivamente prestate, e non solo alle maggiorazioni ed al riconoscimento delle indennità.
Naturalmente, giunge una precisazione a riguardo: il fisco sottolinea che vi sarà un’agevolazione solo nel caso in cui il lavoro notturno sia produttivo e crei livelli di competitività e produttività dell’impresa. Queste agevolazioni fiscali, che si trovano nella risoluzione numero 83/E, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (nella sezione relativa alle Circolari ed alle Risoluzioni) sono applicabili non solo ai lavoratori con turno di notte, ma anche ai lavoratori non turnisti che prestano, però, il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno, così come sono valevoli per le prestazioni di lavoro straordinario, sempre che queste servano a creare alti livelli di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa dell’impresa.
L’agevolazione può essere applicata per un importo massimo di 3mila euro per l’anno 2008 e di 6mila euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che, però, non abbiano superato nell’anno precedente un importo pari a 30mila euro lordi per il 2007 e 35mila euro lordi per gli anni 2008 e 2009. I lavoratori dipendenti, per le retribuzioni degli anni passati sottoposti a tassazione ordinaria, potranno presentare una dichiarazione integrativa per gli anni passati o, in alternativa, avvalersi dell’istanza di rimborso al momento della dichiarazione dei redditi. In questi casi, il datore di lavoro dovrà certificare le somme versate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non era stata applicata la tassazione sostitutiva.