Per chi ancora non ne fosse a conoscenza dall’inizio di quest’anno per le detrazioni dei farmaci esistono alcune novità.
Anzitutto, per tutelare la privacy del paziente lo scontrino non conterrà più il nome del farmaco e quindi in sede di dichiarazione dei redditi non si è più obbligati a rendere note le malattie di cui si soffre a chi si occupa di assistenza fiscale.
Inoltre, lo scontrino potrà essere detratto se contiene una delle seguenti diciture
farmaco”, “medicinale”, “med.”, “f.co”, “otc” e “sop” (sigle che indicano i medicinali di automedicazione, senza prescrizione medica), “omeopatico”, “ticket” o “preparazione galenica”.
Restano esclusi gli integratori ed i prodotti fitoterapici. Non c’è più obbligo di allegare una fotocopia della ricetta “rossa” allo scontrino che riporta la dicitura “ticket”.
Via| altroconsumo
radhapuram taluk tirunelveli district 4 Giugno 2016 il 12:27
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