L’Autorità della privacy ha stabilito quali dati personali possono essere utilizzati per chi effettua propaganda elettorale. Si possono distinguere i dati in due categorie: per i quali è necessario il consenso o meno. Dati utilizzabili senza consenso: Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque.
Dati utilizzabili previo consenso: A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.
Dati non utilizzabili: Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
Informazione ai cittadini: I cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati.
Informazione ai cittadini: I cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati.
Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte, il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 31 luglio 2008.