Le detrazioni Irpef al 19% per i disabili sono valide, nel 2014, per diverse tipologie di spese, tra cui quella per l’acquisto di veicoli e mezzi di locomozione, di cui si può beneficiare una volta nell’arco di quattro anni, in relazione a un solo veicolo acquistato, a meno che il precedente mezzo non viene demolito (quindi eliminato dal PRA).
Le agevolazioni fiscali per disabili con detrazioni Irpef al 19% sono valide, per l’acquisto di veicoli, in base alle spese sostenute e con un importo massimo pari a 18.075,99 euro. È da notare che tale limite di spesa fa riferimento al solo acquisto del veicolo in sé per sé, per altre spese come può essere quella correlata all’acquisto di una pedana elevatrice, si può comunque beneficiare di altre detrazioni fiscali, sempre al 19%.
Chi può beneficiare delle detrazioni Irpef al 19% per disabili proprie del settore auto? Come da guida dell’Agenzia delle Entrate sono 4 le categorie interessate, ovvero i non vedenti e i sordi, i disabili con handicap fisici oppure mentali che sono provvisti di indennità di accompagnamento, i disabili con forti limitazioni nella deambulazione o affetti da pluri amputazioni e i disabili con capacità motorie ridotte.
I veicoli e i motoveicoli per i quali si può godere delle detrazioni fiscali Irpef rientrano nelle seguenti categorie: autovetture (massimo nove posti, destinate al trasporto di persone), autoveicoli per il trasporto promiscuo (massa a pieno carico di massimo 3,5 tonnellate o 4,5 se a trazione elettrica o a batteria, autoveicoli specifici (muniti a carattere permanente di attrezzature speciali), autocaravan (per massimo 7 persone), motocarrozzette (veicoli a tre ruote con massimo 4 posti, conducente incluso), motoveicoli per il trasporto promiscuo (a 3 ruote per massimo 4 posti e adibiti a trasporto di persone o cose) e motoveicoli per trasporti specifici (idem ma munite di attrezzature speciali permanenti).
Per tutti i dettagli sulle detrazioni Irpef al 19% di cui sopra, rimandiamo alla guida dell’Agenzia dell’Entrate.
Photo credits | Ken Teegardin su Flickr
Commenti (1)