E’ confermato anche per il 2016 il cosiddetto bonus assunzioni, vale a dire, la decontribuzione per nuovi assunti a tempo indeterminato. Rispetto al 2015 però ci sono alcune importanti variazioni: lo sconto contributivo per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato nel 2016 è pari al 40%, fino a un tetto massimo annuale di 3.250 euro contro gli attuali 8.060. Il bonus, inoltre, verrà riconosciuto per soli due anni e non più per tre, mentre resta confermata l’esclusione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, e le regole applicate settore agricolo.
Bonus assunzioni 2016, come funziona
Lo sconto del 40% sui contributi versati ai lavoratori a tempo indeterminato nuovi assunti sarà corrisposto alle azienda sulle assunzioni effettuate dal primo gennaio al 31 dicembre 2016, per un periodo massimo di 24 mesi, restano esclusi contributi e premi INAIL. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2015 invece restano valide le norme previste dal bonus assunzioni 2015: esonero fino al 100% con un tetto di 8060 euro, per tre anni.
Sono escluse dal bonus le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono stati occupati a tempo indeterminato presso qualunque altro datore di lavoro o se il lavoratore nei 3 mesi precedenti l’ultimo trimestre 2015 ha avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o con una società collegata ad esso. Il bonus non può essere percepito nemmeno se nel 2015 è già stata applicata l’esenzione contributiva in base alla legge 190/2014.
Il settore agricolo
Nel settore agricolo la soglia massima del bonus assunzioni dipende dall’attività svolta dal dipendente: per impiegati e dirigenti le risorse per l’anno 2016 sono pari a 1,1 milioni di euro e a 2,8 milioni per l’anno 2017, mentre scendono a 1,8 milioni di euro per il 2018 e a 0,1 milioni di euro per il 2019. Per tutti gli altri lavoratori il tetto è di 1,6 milioni di euro per il 2016, di 8,8 milioni di euro per il 2017, di 7,2 milioni per il 2018 e di 0,8 milioni per il 2019.
Anche in questo caso sono esclusi i contratti di apprendistato, le assunzioni di lavoratori che sono stati occupati a tempo indeterminato o a tempo determinato con almeno 250 giornate di lavoro nel 2015.
Photo credit ThinkStock