Importanti novità sul fronte dell‘antiriciclaggio. Il Ministero dell’Economia ha difatti fornito dettagli rilevanti in merito agli obblighi cui sono tenuti agenti immobiliari e mediatori creditizi. Questi saranno tenuti ad osservare i principali obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, che riguarderanno il verificare la clientela, segnalare quelle operazioni che ritengano sospette, registrare i dati del cliente ed il periodo di conservazione dei documenti relativi all’operazione. La verifica della clientela potrà effettuarsi sulla base di un documento di riconoscimento valido o identificando l’eventuale titolare effettivo del rapporto nel caso in cui lo stesso non sia rappresentato dal soggetto con il quale si hanno contatti diretti. Gli agenti immobiliari e mediatori creditizi dovranno procurarsi informazioni circa la natura della prestazione che viene richiesta loro, con il compito di vigilare costantemente, durante il periodo del rapporto con il cliente, al fine di valutare il potenziale rischio riciclaggio.
Se tutti questi controlli non si rivelassero fattibili, l’operatore non può instaurare il rapporto con il cliente, meditando sulla possibilità di inviare una segnalazione agli organi competenti. Per la registrazione del cliente, l’operatore potrà decidere di avvalersi dei sistemi informatici per svolgere la parte gestionale del lavoro, elaborando mese per mese le informazioni relative al cliente, alla prestazione e mettendole a disposizione, qualora ci fosse necessità, entro 3 giorni dalla richiesta. È possibile, però, in alternativa, istituire un registro della clientela in cui riportare i dati importanti del cliente, più che altro quelli identificativi, ed inoltre conservare in un fascicolo tutta la documentazione inerente l’operazione e le informazioni relative, obbligo che prima non era previsto. Esiste una terza alternativa a cui l’operatore potrà guardare: l’Archivio unico informatico, che qualcuno potrebbe già aver istituito precedentemente, ed in tal caso può mantenerlo.
Un importante chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia riguarda poi il periodo di conservazione dei documenti: l’operatore sarà obbligato ad aver cura di tutti fascicoli per un periodo di dieci anni. I fascicoli dovranno contenere i medesimi documenti acquisiti inizialmente ai fini di effettuare l’adeguata verifica della clientela, oltre ai documenti relativi all’operazione (scritture private, copie documenti identità). L‘obbligo di tutti questi adempimenti esisterà anche per i contratti di locazione e per quelli di cessione di azienda, che nella vecchia normativa non erano presenti, precisando che anche per queste tipologie l’obbligo degli adempimenti scatta al momento della conclusione del contratto (preliminare o, in mancanza dello stesso, definitivo) e non al momento del conferimento dell’incarico.