Con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera, sono state individuate le tipologie di pagamenti sui quali applicare la ritenuta e gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari in materia di interventi per il risparmio energetico e per il recupero del patrimonio in edilizia. Dal 1 luglio, infatti, le Banche e le Poste Italiane applicano una ritenuta del 10 per cento sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio.
Più precisamente, le Banche e le Poste Italiane, al momento dell’accreditamento dei pagamenti eseguiti con bonifico dai contribuenti che usufruiscono delle riduzioni, sono obbligati ad eseguire una ritenuta del 10 per cento che, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, valgono come anticipo d’imposta sul guadagno recepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di restituzione. Inoltre le banche e le Poste Italiane hanno il dovere di eseguire il versamento usufruendo del codice tributo 1039, rilasciare, a favore di chi ha effettuato il bonifico, la certificazione garantente delle ritenute che sono state d’acconto fatte e delle somme erogate con il bonifico ed, infine, indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario e alle ritenute effettuate.
Di seguito in dettaglio le disposizioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate il cui provvedimento completo è scaricabile da qui.
Tipologie di pagamenti eseguiti mediante bonifici
1.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici disposti per le spese di cui al
punto 1.2, operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.
1.2 La ritenuta di cui al punto 1.1 è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
a. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
b. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346
e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Adempimenti della banca e delle Poste Italiane SPA
2.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che operano le ritenute di cui al punto 1 sono tenute ai
seguenti adempimenti:
a. versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;
b. certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle
somme erogate e delle ritenute effettuate;
c. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.