Il nuovo ecobonus è stato approvato: cosa cambia? Non poco. Anzitutto arriva l’allargamento delle detrazioni fiscali al 65% per le spese di consolidamento antisismico nelle zone a rischio e alle spese per la sostituzione di impianti con pompe di calore o basati sul geotermico.
Il nuovo ecobonus è stato di recente approvato dal Parlamento. Tra i cambiamenti più importanti troviamo senz’altro l’estensione delle famose detrazioni fiscali del 65% (come sempre, lo ricordiamo, spalmate in 10 anni) per le spese di consolidamento strutture in senso antisismico nelle aree ad alto rischio sismico (zone indicate in categoria 1 o 2), valido per prime case e per capannoni di vario uso.
Ma non finisce qui, con la legge sul nuovo ecobonus abbiamo detrazioni fiscali al 65% anche per i costi sostenuti dai cittadini per la sostituzione di impianti con pompe di calore e per impianti di tipo geotermico a bassa entalpia, noncé per i boiler con pompe di calore
Altra fondamentale novità è la proroga fino al 31 dicembre delle detrazioni al 50%, ovvero degli sgravi fiscali sull’Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, nonché per i grandi elettrodomestici (come di recente approvato), purché gli apparecchi abbiano classe energetica A+ o superiore, con eccezione dei forni, per i quali è richiesta una classe energetica A o superiore.
Come molti ormai sanno, con l’approvazione del decreto sul nuovo ecobonus, ora legge a tutti gli effetti, arriva l’attesa stabilizzazione degli incentivi a partire dal prossimo anno. Il balletto interminabile di scadenze e proroghe sarà finalmente abolito e gli incentivi resteranno in forma stabile come una misura di cui tutti i cittadini potranno beneficiare, sempre con la formula degli sgravi fiscali, e sempre, come è naturale, nei limiti e nei parametri imposti per legge.
Per tutti coloro che hanno in programma lavori per casa, o anche sostituzioni di grandi elettrodomestici ormai desueti, si tratta di occasioni assolutamente da non perdere per risparmiare.
Photo Credits | Public Domain Photos su Flickr