Piccolo chiarimento da parte del Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia che chiarisce che per usufruire dell’esenzione Ici sulla prima casa bisogna avere nell’abitazione la residenza anagrafica.
Viene però aggiunto che è ammessa la prova contraria, ovvero il contribuente può dimostrare ”di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica‘.
In qualsiasi caso l’esenzione è possibile solo se la casa è adibita ad abitazione principale in caso di comproprietari, per esempio, l’esenzione dall’imposta spetta solo ai soggetti che hanno adibito l’immobile appunto ad abitazione principale.
”Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale – spiegano ancora le Finanze – nel corso dell’anno in un altro immobile, l’esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione”.
Armando Bennato 25 Giugno 2009 il 15:44
Ho un’abitazione a Napoli in Viale Campi Flegrei n° 48. Questa abitazione è attualmente abitata dai miei genitori in uso gratuito. Avendo trasferito la mia residenza a Quarto d’Altino (VE) dove ho acquistato un’altra abitazione in comproprietà con mia moglie, ho goduto la totale esenzione dell’ ICI.
Poichè, come ho già detto, ho dato in uso gratuito ai miei genitori il suddetto appartamento in Napoli, domando se mi spetta l’esenzione, come è scritto in Maggioli “agenzia di riscossione”.