Obbligo di emettere solo assegni “non trasferibili” dai 5.000 euro in su, il pagamento di una tassa di 1,50 euro ad assegno qualora si vogliano emettere cheque liberi e l’impossibilità di emettere assegni “a me medesimo” se non per l’incasso di contanti da parte della stessa persona che li ha emessi. Queste sono solo alcune delle nuove regole per gli assegni che scatteranno da mercoledì prossimo, ovvero dal 30 aprile.
Tutte queste novità sono state pensate dal Ministero dell’Economia per combattere fenomeni di riciclaggio e per adeguarsi alla normativa del Unione Europea. Tra le novità, anche le modalità della cosiddetta girata: dovrà indicare, pena la sua nullità, anche il codice fiscale di chi la effettua. Ma ecco che l’Abi, associazione bancaria italiana, ci ricorda le sei regole principali per noi clienti.
1) Gli assegni bancari, circolari o postali con un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile”.
2) Chi vuole continuare ad utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro, può farlo con una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca verserà allo Stato.
3) I vecchi carnet di assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento, e per importi pari o superiori a 5.000 euro è necessario “‘validarli” inserendo la clausola di “non trasferibilità”.
4) Sugli assegni in forma libera ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale di chi la effettua.
5) Gli assegni intestati a “me medesimo” o “m.m” possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati “non trasferibili” e possono essere incassati unicamente dall’emittente, che non può girarli ad altri.
6) Il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore alla somma di 5.000 euro. Per quelli in essere è prevista l’estinzione o la riduzione alla soglia stabilita dalla legge entro il 30 giugno 2009.
2) Chi vuole continuare ad utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro, può farlo con una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca verserà allo Stato.
3) I vecchi carnet di assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento, e per importi pari o superiori a 5.000 euro è necessario “‘validarli” inserendo la clausola di “non trasferibilità”.
4) Sugli assegni in forma libera ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale di chi la effettua.
5) Gli assegni intestati a “me medesimo” o “m.m” possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati “non trasferibili” e possono essere incassati unicamente dall’emittente, che non può girarli ad altri.
6) Il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore alla somma di 5.000 euro. Per quelli in essere è prevista l’estinzione o la riduzione alla soglia stabilita dalla legge entro il 30 giugno 2009.