Con la scadenza del 730 oramai prossima si vanno definendo le regole per le varie detrazioni che entreranno in vigore con la legge Bersani 40/07 e di quelle della Finanziaria volte a favorire la portabilità dei mutui. Proprio su quest’ultimo fronte è arrivata una ennesima circolare dell’Agenzia delle entrare che chiarisce il mantenimento della detrazione anche se è solamente uno dei due coniugi ad accollarsi il mutuo rinegoziato. Ma eccovi un breve riassunto, offerto da LaRepubblica, con tutte le novità da tenere a mente.
Chi ha rinegoziato il mutuo con la vecchia banca o con una nuova, con qualsivoglia formula, non perde il diritto alla detrazione se il nuovo mutuo è di importo più elevato rispetto a quello in scadenza. La detrazione spetta, però, solo sugli interessi pagati sulla parte di mutuo che corrisponde all’importo del finanziamento in scadenza. Le disposizioni in materia sono riportate anche sul modello 730. Sulla base di questa nuova interpretazione delle norma data dall’Agenzia delle entrate, chi aveva sospeso la detrazione avendo cambiato mutuo con uno più elevato, può ora riprendere a detrarre gli interessi applicando i nuovi calcoli.
L’”interpretazione autentica” fornita dall’Agenzia delle entrate, infatti, riguarda chiunque abbia rinegoziato. Sempre in tema di rinegoziazione è stato chiarito che in caso di mutui cointestati, ha diritto all’intera detrazione il coniuge che rinegozia accollandosi l’intero finanziamento. In caso di acquisto in comproprietà tra coniugi, se il mutuo non è cointestato ha comunque diritto all’intera detrazione il coniuge che ha stipulato il contratto, vista la finalità dell’operazione, che è quella di garantirsi il possesso della prima casa, senza tener conto della quota di possesso dell’immobile.
Di conseguenza anche in caso di rinegoziazione e intestazione del nuovo contratto di mutuo ad uno solo dei due coniugi il diritto alla detrazione deve rimanere. Anche in questo caso si tratta di una “ interpretazione autentica” e chi avesse sospeso la detrazione può riprenderla. Queste indicazioni non sono approdate sul 730 perché l’atto formale dell’Agenzia delle entrate è successivo alla stampa del modello: attenzione dunque a controllare che il Caf applichi anche questa disposizione. Non è cambiato, invece, il tetto massimo di spesa sul quale è possibile calcolare la detrazione. Questo, infatti, è stato portato dalla legge finanziaria a 4.000 euro. Poiché la novità è entrata in vigore il 1° gennaio per la prossima dichiarazione dei redditi occorre ancora far riferimento al tetto di 3.615,20 euro.
Fabio 24 Giugno 2008 il 00:21
in caso di mutui cointestati, ha diritto all’intera detrazione il coniuge che rinegozia accollandosi l’intero finanziamento. Forse è proprio il mio caso