101.462 rapporti per un importo complessivo di € 89.878.470,91. Parliamo di Conti dormienti, i conti che sono stati segnalati al Tesoro dalle banche italiane che equivalerebbero a più di 37,6 milioni in assegni circolari e 12,8 milioni in polizze vita mai reclamate.
Dal 31 maggio sarà possibile consultare online sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco dei conti dormienti che sono regolamentati dall’art. 4, comma 2, del DPR n. 116 del 2007 e per i quali le caratteristiche per la dormienza si siano riscontrate tra il 17 agosto 2008 e il 31 dicembre 2009.
A darne notizia lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze che precisa:
Fino alla data di effettuazione del versamento al Fondo depositi dormienti da parte dell’intermediario finanziario, gli interessati possono rivolgersi all’intermediario stesso per far cessare lo stato di dormienza. Successivamente alla data di effettuazione del versamento al Fondo depositi dormienti da parte dell’intermediario, gli interessati potranno richiedere la restituzione delle relative somme direttamente a questo Ministero, entro l’ordinario termine di prescrizione
Ma per chi non lo sapesse, spieghiamo in maniera semplice cosa si intende dire quando si parla di Conti dormienti: si tratta di depositi di importi di denaro o di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, Titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, titoli del mercato monetario, contratti futures, contratti a termine, contratti di opzione che per il periodo di tempo di dieci anni dalla loro disponibilità (possibilità di prelevarli) non abbiano subito alcuna movimentazione da parte del beneficiario.
Attenzione però, il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che la determinazione come “dormiente” di uno specificato conto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare:
quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo