Dal 30 aprile partirà la nuova tassa di bollo da 1,50 euro per ogni assegno libero, per assegni postali, circolari e vaglia cambiari e postali. Con questa norma si cerca di contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Inoltre le banche saranno chiamate a fornire solo carnet di assegni non trasferibili, chi vorrà quelli “liberi” non solo dovrà pagare la sovrattassa, ma dovrà farne richiesta scritta alla propria banca. Il versamento avverrà bimestralmente, suddiviso in rate di pari importo, a partire dal 30 giugno 2008.
L’imponibile verrà calcolato sul numero degli assegni liberi che verranno rilasciati fino al 31 dicembre, poi andrà calcolata sulla base delle richieste scritte arrivate ai vari istituti. Per chi invece continuerà a usare assegni trasferibili nuove regole sulle girate: oltre alla firma sarà necessario il codice fiscale del girante. Continuerà a essere applicata l’imposta sugli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti.
Entro gennaio 2009 va presentata una dichiarazione definitiva contenente la «indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa». Nella circolare di ieri dell’Agenzia delle Entrate, è stata segnalata la necessità di riportare nella dichiarazione un’ulteriore voce, relativa al numero di assegni in forma libera emessi nel corso dell’anno precedente con l’indicazione della corrispondente imposta di bollo dovuta.
Ricapitoliamo:
- Per gli assegni circolari rilasciati in forma libera l’imposta di bollo di 1,50 euro va ad aggiungersi a quella del «6 per mille per ogni anno», che deve essere liquidata trimestralmente. Per i vaglia cambiari rilasciati in forma libera continuerà a essere dovuta l’imposta di bollo del 4 per mille corrisposta «in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l’applicazione dell’imposta».
- Per i vaglia postali liberi, l’esenzione prevista non si applica, per cui è dovuta l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascuno di essi. Il versamento va effettuato con le stesse modalità previste per gli assegni postali.
- Se rilasciati in forma libera, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali devono riportare in modo leggibile la seguente dicitura «Imposta di bollo di cui al Dlgs 231/2007 assolta in modo virtuale». Gli assegni bancari e postali devono riportare anche la data e il numero dell’autorizzazione per il pagamento virtuale.
Via | ilsole24ore.com