I figli sono la gioia più grande e si spende tanto per crescerli e non far mancare loro mai nulla. Tante sono le famiglie disagiate, a cui però è concesso il cosiddetto bonus bebè, che consiste in un finanziamento, stanziato dal dipartimento delle Politiche per la famiglia, per chi ha figli appena nati o adottati nel 2009, 2010 e 2011. Fino a qualche tempo fa, il bonus bebè era a fondo perduto, mentre ora riguarda la concessione di un prestito, fino ad un massimo di 5000 euro, rimborsabile entro 5 anni e garantito da un fondo chiamato “Fondo nuovi nati”, con una dotazione di 25 milioni di euro, che permette alle banche di prestare il denaro a tassi agevolati. Le famiglie possono infatti restituire l’importo con un tasso fisso del 4,80%, ovvero pari alla metà di quello che in genere applicano le banche.
In Friuli Venezia Giulia, e non solo, un requisito fondamentale affinchè si possa fare la richiesta per il bonus, è costituito dagli anni di residenza sul territorio friulano, che dev’essere di almeno cinque anni trascorsi nella regione Friuli, e dieci in totale vissuti in Italia, pertanto molti cittadini stranieri sono automaticamente esclusi dal poter inoltrare la domanda per il bonus. Se un po’ si conosce il diritto comunitario, si capisce ben presto che la cosa risulta essere una forma di discriminazione che vìola il principio di parità di trattamento all’interno dell’Unione europea. Sulla base di tale principio, è stato sentenziato presso il Tribunale di Udine che l’anzianità di residenza discrimina molti cittadini comunitari e la cosa è stata applicata nel caso di un ricorso presentato da un cittadino rumeno contro la mancata erogazione dell’assegno del bonus bebè, da parte del Comune di Latisana.
Il giudice ha dichiarato illegittimo il criterio previsto dall’art. 8 bis della legge regionale n.11/2006 sugli”Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”, che stabilisce, per l’accesso al beneficio, il requisito della residenza decennale in Italia e quinquennale in regione. Riferendosi ad istituzioni fondamentali come la famiglia e le funzioni genitoriali che derivano, è giusto che questi vengano considerati di valenza universale e che debbano rivolgersi indistintamente a qualunque cittadino residente in virtù dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali vincolanti per il nostro Paese, come la “convenzione Onu sui diritti del fanciullo”.
Commenti (1)