Emendamento Approvato. Art 5
Comma 47 bis Sono definiti “gruppi di acquisto solidale i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e vendita.
Comma 47 ter Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47 bis, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini della applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 633, ferme restando le disposizioni di cui all’art 4, settimo periodo del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime d’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917.
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